in partnership con lo Studio Legale Piraino di Roma (http://slpiraino.it/)

RICORSO PER LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI

Sono diversi i precari della scuola che hanno ottenuto finalmente dai giudici del lavoro il riconoscimento dei propri diritti sulla base dei principi affermati nella ormai nota sentenza Mascolo emanata dalla Corte di Giustizia Europea che ha condannato l’Italia nella parte in cui ha consentito la illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato per coprire posti vacanti e disponibili. Il docente precario con oltre 36 mesi di servizio ha la possibilità di chiedere giustizia al giudice del lavoro per conseguire la stabilizzazione del rapporto di lavoro oltre al risarcimento del danno subito per l’intero periodo di lavoro a tempo determinato. E’ recente la sentenza n. 5072 del 2016 emanata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha confermato il riconoscimento del risarcimento del danno in favore del lavoratore precario pubblico che ha subito una reiterazione di contratti a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi individuandolo nella misura corrispondente tra le 2,5 e le 12 mensilità.

Comparto Scuola e Pubblico Impiego

 

RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI DI ANZIANITA’ E DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER IL PERSONALE PRECARIO

Lo stesso personale precario della scuola, oltre alla richiesta di immissione in ruolo e di risarcimento del danno può altresì pretendere il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata con i contratti di lavoro a tempo determinato. Sono ormai diverse le pronunce dei tribunali nazionali sia di primo che di secondo grado che hanno confermato tale diritto riconoscendo al personale precario le differenze di retribuzione maturate. Tale pronunce si basano su di un semplicissimo assunto, ossia che il D. Lgs n. 297 /94, che esclude il personale non di ruolo dall’attribuzione degli scatti di anzianità, viola il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato previsto dall’ Accordo Quadro allegato alla direttiva europea n. 1999/70, non ravvisando la presenza di “elementi precisi e concreti” che giustifichino in modo oggettivo tale disparità di trattamento.

RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DI RUOLO DEL 100% DELL' ANZIANITA' DI SERVIZIO ANCHE PER I DOCENTI A TEMPO DETERMINATO

Con il ricorso per il riconoscimento degli anni pre – ruolo,  viene data la possibilità a tutti i docenti, neo – immessi in ruolo di ottenere, ai fini della ricostruzione di carriera, il riconoscimento giuridico ed economico dell’intero periodo di servizio pre-ruolo. Con la normativa attualmente in vigore il riconoscimento per intero – a fini economici e giuridici- del servizio prestato precedentemente l’immissione in ruolo è limitato ai primi quattro anni mentre, per gli ulteriori anni di lavoro a tempo determinato, la normativa prevede soltanto il riconoscimento dei 2/3. Tale modus operandi è a nostro avviso ingiustificato e merita di essere contestato in sede giudiziale. Infatti,  nei confronti del personale docente/ATA di ruolo che ha prestato servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’amministrazione ha sempre riconosciuto la progressione di carriera ritenendo valutabili per intero tutti gli anni di servizio prestati. In particolare si rileva che il  vigente CCNL Scuola – art. 79 – come i precedenti riconosce al personale a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali; sia per i  docenti che per il personale ATA l’anzianità di servizio è valorizzata attraverso la transizione nelle fasce stipendiali (7 in tutto), corrispondenti agli anni di servizio prestati in ruolo. Risulta a nostro avviso evidente la disparità di trattamento attuata dall’Amministrazione in palese contrasto con i principi consolidati previsti dal nostro ordinamento costituzionale nonché in palmare contraddizione con  quelli recentemente affermati dalla Comunità Europea in tema di discriminazione in ambito lavorativo.

INSERIMENTO IN GRADUATORIA DEI DOCENTI PRECARI CON DIPLOMA MAGISTRALE, CONSEGUITO ENTRO L’ANNO ACCADEMICO 2001 – 2002

i docenti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, in forza di una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 3788/2015), hanno la concreta possibilità di rivendicare il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (cosiddette GAE). Il Ministero dell’istruzione, per il tramite del decreto ministeriale n. 235 del 2014, aveva disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola, per il triennio 2014-2017, senza tuttavia prevedere la possibilità di inserimento in tali graduatorie appunto dei docenti muniti del diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Anche con il successivo decreto ministeriale n. 325 del 2015 il Miur ha continuato a negare il diritto di tale personale ad essere inserito nelle GAE. Ebbene i criteri fissati dai predetti decreti ministeriali, nella parte in cui avevano precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono stati dichiarati illegittimi e come tali sono stati annullati dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha dunque disposto l’inserimento dei docenti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria e/o Scuola dell’infanzia. Tale inserimento tuttavia difficilmente avverrà in maniera automatica, ragion per cui si renderà necessario presentare un ricorso avanti il Giudice ordinario del Lavoro territorialmente competente.

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO NON PREGIUDICA IL DIRITTO DI OTTENERE IL REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE SUCCESSIVE

Sono diversi i docenti che non avendo presentato la domanda di aggiornamento delle GAE si sono visti illegittimamente cancellare il proprio nominativo dalle suddette graduatorie. Il giudice amministrativo ha in più occasioni riconosciuto le ragioni dei ricorrenti rilevando che: “un’applicazione letterale della norma conduca ad esiti plausibilmente non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l’onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà”. I giudici sono intervenuti anche rispetto alla normativa che disciplina detta materia evidenziando che “la predetta omissione comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma tale cancellazione non è assoluta ben potendo l’interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso”. Il docente interessato potrà quindi – a nostro avviso – presentare un ricorso avanti il Giudice ordinario del Lavoro territorialmente competente, volto ad ordinare all’Amministrazione di procedere al reinserimento in graduatoria.

POSSIBILITA’ PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE HA SVOLTO MANSIONI DI “DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI” DI RICHIEDERE UN’INDENNITA’ PER LE FUNZIONI SUPERIORI

L’Amministrazione continua ad applicare le  indicazioni fornite dalla nota IGOP, che in relazione alle funzioni espletate dal personale ATA con incarico di DSGA ed al trattamento economico da riconoscere in loro favore relativamente agli anni 2010/2011 e 2011/2012, richiama una modalità di riconoscimento dell’indennità di funzioni superiori irragionevolmente diversa rispetto a quella stabilita dall’art. 69 del CCNL del 04 agosto 2005. L’applicazione di tale disposizione porterebbe – a nostro avviso – alla situazione in base alla quale quanto maggiore sarà la posizione economica in godimento del personale assistente amministrativo tanto minore sarebbe l’indennità di funzione superiore corrisposta. Quindi, l’anzianità di servizio posseduta, rappresenterebbe un elemento che incide in maniera negativa sulla propria professionalità. Tale postulato appare tanto incoerente quanto inammissibile e merita – sempre a nostro avviso – di essere censurato. Anche per gli anni successivi l’Amministrazione continua ad applicare erroneamente ed in senso negativo per i lavoratori sopra indicati la legge intervenuta in materia. Recente giurisprudenza di merito ha confermato quanto a più riprese già sostenuto dal personale amministrativo ossia che l’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA per più di 15 giorni ha diritto all’indennità di funzione superiore. L’Assistente amministrativo interessato a recuperare quanto ingiustamente negato dall’Amministrazione potrà quindi presentare un ricorso avanti il Giudice ordinario del Lavoro territorialmente competente

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEI DOCENTI PRECARI ALL'ESTENSIONE DEI CONTRATTI DAL 30 GIUGNO SINO AL 31 AGOSTO

I contratti stipulati dai docenti con l’Amministrazione fino al 30 giugno risultano illegittimi in considerazione del fatto che gli stessi avrebbero dovuto avere termine al 31 agosto in quanto le supplenze vengono  conferite su posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 124/99 e dell’art. 1 comma 1 del regolamento per le supplenze, alla copertura dei posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali mentre la copertura dei posti non vacanti avviene mediante il conferimento di supplenze sino al termine delle attività didattiche. In considerazione di quanto sopra si stanno susseguendo rapidamente diverse pronunce dei Tribunali del Lavoro d’Italia che, sulla scorta di un principio ormai certamente maggioritario, sanciscono il diritto dei docenti precari all’estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto di ogni anno per erronea apposizione del termine. Il docente interessato potrà quindi presentare un ricorso avanti il Giudice ordinario del Lavoro territorialmente competente al fine di vedersi riconosciute le differenze retributive medio tempore maturate e l’automatica estensione dei contratti a termine al 31 agosto.

Diritto del Lavoro e delle Relazioni Sindacali

 

RECUPERO DELL’INDEBITA TRATTENUTA NELLA BUSTA PAGA DEI PUBBLICI DIPENDENTI PARI AL 2,5% SUL TFR

La  Corte Costituzionale, attraverso la sentenza 223 dell’8 ottobre 2012, successivamente ribadita con la pronuncia n. 244/2014, ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione dell’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 1032/73”. La Corte ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10 del decreto legge n. 78/2010, che disponeva proprio il permanere della trattenuta del 2,5% sulla retribuzione, nonostante che la norma prevedesse l’applicazione della normativa privatistica di cui all’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita. La Consulta, ha chiarito come sia “irragionevole” permettere “allo Stato una riduzione dell’accantonamento” del Trattamento di fine rapporto. Diversi tribunali si sono rapidamente allineati alle linee guida dettate dalla Corte Costituzionale, sancendo il diritto dei dipendenti pubblici alla restituzione del 2,5%, sino ad ora indebitamente trattenuto, e supportando la propria decisione sulla scorta di un ulteriore assunto ossia che il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20/12/1999: pertanto, non può concorrere a formare un’aliquota a carico del dipendente, ma è ad esclusivo appannaggio datore di lavoro. Tale riconoscimento tuttavia non avverrà in maniera automatica, ragion per cui si renderà necessario presentare un ricorso avanti il Giudice ordinario del Lavoro territorialmente competente.